Un modello per Federico
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11 Settembre 2017Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha finalmente preso posizione e dato risposta ai numerosi dubbi sorti alle imprese con riferimento alle modalità di calcolo per la fruizione del credito d’imposta alla ricerca per attività di R&S di cui all’articolo 3 del decreto Destinazione Italia (D.L. n. 145/2013), interamente sostituito dall’articolo 1, comma 35, della legge di Stabilità 2015 (l. n. 190/2017), qualora la detta attività non abbia dato gli esiti positivi sperati e possa, pertanto, considerarsi “fallita”.
Il quesito partendo dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E/2016 sul Patent box, si pone il dubbio sul se i costi ammissibili, collegati ad un’attività di R&S, che non ha avuto buon esito, debbano essere considerati o meno ai fini del calcolo dei costi presi in esame per il credito d’imposta alla ricerca.
La risposta è stata alquanto lineare poiché la soluzione offerta consiste nel fatto che i detti devono essere conteggiati ai fini del credito d’imposta per attività di R&S, ma non ai fini del Patent box, tanto che la conseguenza pare sia che il conteggiare i costi della “ricerca fallita” nel passato potrebbe essere uno svantaggio per le imprese che hanno avviato la ricerca con determinati obiettivi e che si sono trovate a sviluppare test su prototipi che, poi, non hanno dato i risultati sperati.

