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22 Dicembre 2022Qualche giorno prima delle elezioni di domenica 25 settembre, è apparso sui social media un comunicato che ha richiamato l’attenzione del pubblico sulle norme di diritto d’autore e, in particolare, sullo sfruttamento di una parte di un’opera cinematografica per scopi differenti rispetto a quello di riproduzione della stessa.
Domenico Procacci, volto della casa di produzione Fandango, il cantautore Luciano Ligabue e l’attore Stefano Accorsi, infatti, hanno diramato un comunicato congiunto con il quale fornivano al pubblico contezza di aver provveduto a inviare lettera di formale diffida al partito politico “Lega” contestando l’“utilizzo di un brano audio con la voce di Stefano Accorsi tratto dal film Radiofreccia illegittimamente inserito all’interno di un video elettorale attualmente diffuso su tutti i social media e ripreso dalla stampa”. “Radiofreccia” è il titolo di un film giunto nelle sale cinematografiche nel 1998, diretto da Ligabue e prodotto da Fandango, ispirato ad alcuni racconti pubblicati l’anno precedente dallo stesso Ligabue nel volume “Fuori e dentro il borgo”. La pellicola ruota intorno alle vicende di un gruppo di amici coinvolti nella fondazione di una radio libera chiamata “Radio Raptus” e, in particolare, alla figura di Ivan Benassi detto “Freccia”, interpretato da Accorsi. Una delle scene chiave del film, che ha ottenuto numerosi riconoscimenti fra i quali alcuni David di Donatello, è quella del “credo laico”, il monologo recitato da Freccia che inizia con le celebri parole “Credo nelle rovesciate di Bonimba e nei riff di Keith Richards”.
Proprio tale parte della pellicola e, in particolare, la registrazione audio del suddetto monologo, è stato utilizzato all’interno di un video postato online dal partito politico, secondo la ricostruzione di Procacci, Ligabue e Accorsi, “senza chiedere alcuna autorizzazione (che non sarebbe stata concessa), e con grave sprezzo della legge sul diritto d’autore”.
La legge citata, identificata come la legge italiana a tutela del diritto d’autore, è la legge n. 633 del 22 aprile 1941 che, oltre a fornire la disciplina generale della materia, contiene altresì previsioni specifiche con riferimento alla natura delle opere tutelate. Sebbene il testo della diffida non sia stato reso pubblico, è possibile un tentativo di ricostruzione delle norme che potrebbero essere state invocate a sostegno della richiesta di “immediata rimozione dal video di qualsiasi elemento tratto dal film”.
In particolare, la sezione III della legge sopracitata disciplina le azioni a protezione dell’opera cinematografica sia nella propria totalità, sia nei vari elementi di cui la stessa si compone. L’articolo 44 garantisce la legittimazione di Luciano Ligabue ad attivarsi per la tutela dell’opera e, nello specifico, dei diritti morali sulla stessa, dal momento che vengono considerati coautori l’autore del soggetto, l’autore della sceneggiatura e l’autore della musica, tre ruoli che, nel caso di specie, convergono tutti nella figura del cantautore originario di Correggio. La legittimazione della Fandango, nella persona di Procacci, risiede invece nell’articolo 45, che afferma come l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetti “a chi ha organizzato la produzione dell’opera stessa”.
I temi toccati dal comunicato citato sono vari. Da un lato, proprio quello dell’utilizzazione economica dell’opera, al centro dell’articolo 15, incluso nella sezione I, secondo cui “Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto, la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, […] dell’opera cinematografica”, mentre l’articolo 16 precisa che “Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell’opera ha per oggetto l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza […] e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende, altresì, la messa a disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente”. Dunque, l’esclusività di tali diritti consente all’autore o a chi ha, successivamente, acquistato il complesso dei diritti di utilizzazione economica sull’opera, di vietare a qualsiasi altro soggetto una qualsiasi forma di utilizzo, per qualsivoglia ragione, senza il proprio consenso.
Inoltre, quando Procacci, Ligabue ed Accorsi affermano che l’utilizzo della parte del film incentrata sul “credo laico” nel montaggio del video distribuito dal partito politico “lascia anche chiaramente presumere una adesione al contenuto del messaggio, da cui invece gli stessi radicalmente si dissociano” il riferimento è, altresì, ai diritti morali d’autore, oggetto della sezione II della legge, e, nello specifico all’articolo 20 secondo cui l’autore non soltanto “conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera”, ma altresì ad “opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”, proprio lo scopo che i tre soggetti si proponevano con la propria lettera di diffida e con il proprio conseguente comunicato stampa.
Di conseguenza, tramite la sopracitata pagina di cronaca, che ha sollevato commenti a sostegno di entrambe le parti, è possibile comprendere come, anche quando a essere coinvolti sono soggetti operanti su scala nazionale, non sempre le previsioni allo scopo di tutela dei diritti d’autore sono esaminate con la dovuta attenzione. Inoltre, viene evidenziato anche il fatto che tale tema resti strettamente collegato, in particolar modo, a quello del tentativo di sfruttamento di opere, ormai diventate punti cardini della cultura popolare, all’interno di campagne pubblicitarie, senza che gli autori abbiano concesso le necessarie autorizzazioni o, ancor di più, senza che gli stessi ne siano minimamente al corrente.

