
Marchi e indicazioni geografiche – 13 luglio 2023
12 Giugno 2023
Deve considerarsi “produttore” chiunque apponga il proprio nome, marchio o altro segno distintivo su un determinato prodotto, anche se non lo fabbrica effettivamente
23 Giugno 2023Con decisione pronunciata nell’ambito della causa T-2/21, che vedeva contrapposte la Emmentaler Switzerland da un lato, e l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) dall’altro, lo scorso 24 maggio il Tribunale UE ha statuito che il termine “Emmentaler”, avendo carattere descrittivo, non può essere validamente registrato come marchio dell’Unione Europea con riferimento ai formaggi.
Nell’ottobre del 2017 l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) ha concesso alla Emmentaler Switzerland – Consortium Emmentaler AOP la registrazione della domanda di marchio internazionale n. 1378524 per il segno denominativo “Emmentaler” con riferimento ai prodotti rivendicati in classe 29, vale a dire “cheese with the protected appellation of origin “Emmentaler“.”.
Nessuno poteva immaginare quello che sarebbe successo di lì a poco.
Quando, il 7 dicembre dello stesso anno, la registrazione internazionale n. 1378524 “Emmentaler” (parola) è stata notificata all’EUIPO, l’Ufficio – chiamato a decidere se far proseguire la designazione europea nel proprio iter di registrazione o se, invece, emettere un provvedimento di rifiuto – ha ritenuto opportuno respingere la domanda di registrazione. Fondando la propria decisione sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2 del Regolamento 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, l’Esaminatore competente ha, infatti, ritenuto che il marchio richiesto (i.e “Emmentaler”) fosse descrittivo e non in grado di designare la provenienza dei prodotti.
Anche la Commissione di ricorso dell’EUIPO, adita dalla Emmentaler Switzerland – Consortium Emmentaler AOP nel 2019, ha rigettato il ricorso presentato contro la decisione emessa dal competente Esaminatore, ritendendo, ancora una volta, che il segno “Emmentaler” dovesse considerarsi descrittivo, trattandosi di un marchio costituito esclusivamente da una denominazione generica di prodotto e da indicazioni descrittive che ad esso si riferiscono.
La Emmentaler Switzerland – Consortium Emmentaler AOP ha, dunque, deciso di presentare ricorso avanti al Tribunale dell’Unione Europea, contestando la decisione emessa dalla Commissione di ricorso in merito al carattere descrittivo ed al diniego di tutela del segno anche come marchio collettivo.
Per quanto concerne il carattere descrittivo del marchio richiesto, il Tribunale ha ritenuto che il pubblico tedesco di riferimento comprenda immediatamente il segno “Emmentaler” come designante un tipo di formaggio.
Considerato che, affinché la registrazione come marchio di un segno sia rifiutata, è sufficiente che questo abbia carattere descrittivo in una parte dell’UE – la quale può senz’altro essere costituita da un unico Stato membro (in questo caso, la Germania) –, il Tribunale ha confermato la decisione della Commissione di ricorso, escludendo la tutelabilità del segno come marchio poiché meramente descrittivo.
Con riferimento, invece, alla protezione richiesta come marchio collettivo, il Tribunale ha affermato che, in deroga all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento 2017/1001, i segni o le indicazioni che possono essere utilizzati per identificare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi possono costituire marchi collettivi ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2, di tale Regolamento. Tale deroga, però, deve essere interpretata e applicata in modo rigoroso. Pertanto, solo i segni che sono considerati un’indicazione della provenienza geografica dei prodotti rientrano nell’ambito di applicazione di tale deroga e godono della protezione come marchi collettivi. Al contrario, tutti i segni considerati come un’indicazione della specie, della qualità, della quantità, della destinazione, del valore, dell’epoca di produzione o di altre caratteristiche dei prodotti di cui trattasi devono essere esclusi da tale protezione.
Poiché il segno “Emmentaler”, per il pubblico di riferimento tedesco, risulta essere descrittivo di un tipo di formaggio e non è percepito come un’indicazione della provenienza geografica di detto prodotto, il Tribunale ha (nuovamente) concluso che esso non possa godere di tutela come marchio collettivo. La decisione del Tribunale, che costituisce indubbiamente un’importante battuta d’arresto per la Emmentaler Switzerland – Consortium Emmentaler AOP, è l’ennesima doccia fredda per i produttori di formaggio svizzeri. Appena un paio di mesi fa, infatti, una Corte d’Appello della Virginia, negli Stati Uniti, ha dato ragione allo US Dairy Export Council – vale a dire all’organo che rappresenta l’industria casearia oltreoceano – in una vertenza che lo vedeva contrapposto alle organizzazioni che difendono gli interessi di chi produce formaggio Gruyère in Svizzera e in Francia, stabilendo che i produttori americani hanno il diritto di apporre il marchio “Gruyère” sui loro formaggi, pur non rispettando totalmente il disciplinare di produzione di tale DOP.


