
Il no del Tribunale UE alla tutela del termine “Emmentaler” come marchio dell’Unione Europea
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27 Giugno 2023Con decisione pronunciata nell’ambito della causa C-264/21, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha sancito che chiunque appone il proprio nome, marchio o altro segno distintivo su un determinato prodotto, anche se non lo fabbrica effettivamente, deve essere considerato produttore dello stesso e, dunque, responsabile degli eventuali danni da esso determinati.
La pronuncia della CGUE trae le sue origini da una causa intentata in Finlandia dalla compagnia di assicurazioni Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia (in prosieguo la “Fennia”) nei confronti della Koninklijke Philips N.V., in relazione al risarcimento di danni causati dal verificarsi di un incendio provocato da una macchina da caffè che era stata fabbricata in Romania dalla Saeco International Group SA, società figlia della Koninklijke Philips.
I segni Philips e Saeco, che sono marchi registrati dalla Koninklijke Philips, erano apposti su detta macchina da caffè e sulla sua confezione.
La Fennia, surrogata nei diritti del consumatore dopo averlo indennizzato, ha intentato un ricorso contro la Koninklijke Philips per ottenere dalla stessa un risarcimento a titolo di responsabilità per danno da prodotto difettoso. L’azienda, dal canto suo, sostenendo di non essere il produttore della macchina da caffè in questione, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell’azione.
La questione – particolarmente dibattuta – è giunta sino alla Suprema Corte finlandese che, interrogandosi sul modo in cui debba essere intesa l’espressione «ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374/CEE, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia dell’UnioneEuropea le seguenti questioni pregiudiziali:
1) se la definizione di produttore, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374/CEE, richieda che la persona che ha apposto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, o che ha autorizzato tale apposizione, si presenti anche come produttore del prodotto in qualsiasi altro modo;
2) in caso di risposta affermativa alla prima questione: in base a quali criteri si debba valutare se il titolare del marchio si presenti come fabbricante del prodotto; inoltre, se sia rilevante, ai fini di tale valutazione, il fatto che il prodotto è stato fabbricato da una società figlia del titolare del marchio e commercializzato da un’altra società figlia.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha, in primis, rilevato che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374 contiene, in sostanza, un’alternativa, di cui solo la prima parte riguarda la persona che è (almeno parzialmente) coinvolta all’interno del processo di fabbricazione del prodotto. Per contro, la seconda parte dell’alternativa designa una persona che si presenta, invece, come produttore apponendo sul prodotto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo.
La disposizione, infatti, recita quanto segue: «il termine “produttore” designa il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso».
Dal tenore chiaro e inequivocabile di questa norma risulta, quindi, chiaro che la partecipazione della persona che si presenta come produttore nel processo di fabbricazione del prodotto non è necessaria affinché quest’ultima sia qualificata come “produttore” ai sensi di detta disposizione.
In secondo luogo, considerato il contesto dell’art. 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374/CEE e lo scopo perseguito dalla normativa comunitaria, risulta evidente che il legislatore europeo abbia inteso adottare un’accezione ampia della nozione di “produttore”, così da tutelare al meglio il consumatore.
Ai sensi del quarto considerando della direttiva, infatti, la tutela del consumatore esige che la responsabilità di chiunque si presenti come produttore apponendo il suo nome, marchio o qualsiasi altro segno distintivo sul prodotto sussista allo stesso titolo della responsabilità del vero produttore. Inoltre, sia dall’articolo 5 di tale direttiva sia dal suo quinto considerando risulta evidente che la responsabilità della persona che si presenta come produttore si trova allo stesso livello di quella del vero produttore e che, conseguentemente, il consumatore può scegliere liberamente di chiedere il risarcimento integrale del danno ad uno qualsiasi dei responsabili, essendo la loro responsabilità solidale.
Alla luce di tutto quanto sopra, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha concluso il proprio ragionamento affermando che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374/CEE deve essere interpretato nel senso che la nozione di “produttore”, di cui a tale disposizione, «non richiede che la persona che ha apposto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, o che ha autorizzato tale apposizione, si presenti anche come il produttore dello stesso in qualsiasi altro modo» per poter essere considerato responsabile del danno provocato da un difetto del medesimo.


