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1 Settembre 2022Continua, per il Principe Harry, la sfortunata saga relativa ai diritti di proprietà intellettuale: dopo le vicende relative a Sussex Royal e Archetypes, sono gli Invictus Games, creati nel 2014 allo scopo di organizzare competizioni sportive destinate ai veterani divenuti diversamente abili, al centro dell’ultima disputa, di nuovo sul territorio del Regno Unito, abbandonato dalla famiglia ora spostatasi al di là dell’Atlantico.
In data 16 maggio 2019, la Invictus Games Foundation ha depositato dinanzi all’Ufficio Marchi Britannico (UKIPO) la domanda di marchio n. UK00003399958 per due segni figurativi che condividono tra loro l’elemento denominativo “INVICTUS”, uno di colore grigio su fondo bianco e uno del medesimo colore, ma racchiuso in un quadrato nero. Tale domanda rivendicava esclusivamente i prodotti “abbigliamento”, “scarpe” e “cappelleria” nella classe 25 della classificazione di Nizza. Quattro mesi dopo, Invicta S.p.A., azienda italiana diventata celebre già negli anni ’80 per la produzione degli iconici zainetti, depositava opposizione nei confronti della suddetta domanda, basando la contestazione sulla registrazione di marchio internazionale n. 1201001, estesa all’Unione Europea (della quale il Regno Unito era parte in tale momento) per il segno denominativo “INVICTA”, rivendicante prodotti e servizi nelle classi 9, 16, 25 e 35. La società con sede a Leinì, nella provincia di Torino, affermava che, tenuto conto dell’alto grado di similarità fra i segni e dell’identità fra i prodotti rivendicati dalla domanda di marchio britannico e dalla propria anteriore registrazione comunitaria, depositata nel 2013, la concessione della prima avrebbe condotto al sorgere di un rischio di confusione da parte del pubblico di riferimento.
Il titolare della domanda ha tentato di sostenere la propria posizione – e, dunque, l’assenza del suddetto rischio di confusione – affermando, da un lato, le differenze dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale fra i segni, e, dall’altro lato, arguendo che il pubblico britannico avrebbe immediatamente associato i termini “INVICTUS GAMES” e “INVICTUS” non solo alla Invictus Games Foundation, ma proprio al patrono, ossia il Duca di Sussex, la cui fama e reputazione condurrebbe la parola “INVICTUS” a rimandare automaticamente ai concetti di beneficienza, di regalità e/o a situazioni riferite ai veterani diversamente abili, richiamando, in tal senso, la recente decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel caso Associazione Calcio Milan SpA (AC Milan) v EUIPO (T-353/20). Il team di legali del Principe Harry, inoltre, ha sottolineato come i marchi starebbero già coesistendo pacificamente sul mercato e come il pubblico immagini che una fondazione benefica promuova le proprie attività tramite merchandising in relazione agli eventi organizzati.
Dopo aver verificato l’effettiva identità fra i prodotti rivendicati nella classe 25 dalla domanda opposta e dalla registrazione di marchio anteriore, l’Esaminatore ha considerato i canali di distribuzione di tali beni, destinati sia ai negozi fisici sia al commercio online, e, dunque, ha confermato un livello di attenzione medio da parte del pubblico di riferimento. Inoltre, l’Esaminatore ha evidenziato un alto grado di similarità fra i segni dal punto di vista visivo e fonetico, dedicando la parte finale della propria analisi all’esame concettuale.
Come anticipato, mentre l’Opponente ha sostenuto che entrambi i termini siano considerati dal consumatore di riferimento come aggettivi latini di genere, rispettivamente, maschile e femminile, il titolare ha ribattuto che il termine “INVICTUS” corrispondesse semplicemente ad una abbreviazione di “INVICTUS GAMES” e che, quindi, la distanza concettuale rispetto al termine “INVICTA” fosse ampia.
L’Esaminatore, tuttavia, non ha accolto tale argomentazione, soffermandosi sul fatto che “pochi elementi di prova sono stati forniti ed essi sono insufficienti a concludere che i membri del pubblico di riferimento siano stati educati ad associare i marchi figurativi INVICTUS esclusivamente al titolare, ai Giochi o al Duca di Sussex o, più in particolare, come un badge di origine per la fornitura di abbigliamento, scarpe e cappelleria” e aggiungendo come “i consumatori, vedendo fotografie di individui (compreso il Duca di Sussex) che indossano l’abbigliamento identificato dal marchio lo percepirebbero come niente più di materiale promozionale per l’evento sportivo in sé o come abbigliamento indossato da atleti/volontari che sono stati sponsorizzati o a cui esso sia stato fornito gratuitamente da una terza parte, anziché come il marchio di un soggetto che commercializza tali prodotti”.
L’Esaminatore, dunque ha continuato ricordando come la comparazione, dal punto di vista concettuale, sia da effettuarsi non tra “INVICTUS GAMES” e “INVICTA”, ma tra “INVICTUS” e “INVICTA” e menzionando il principio secondo cui “affinché un messaggio sia concettualmente rilevante, esso deve essere immediatamente afferrato dal consumatore medio”, mentre, nel caso di specie, “non si considera che una significativa porzione di pubblico vedendo per la prima volta il marchio INVICTUS lo assocerebbe automaticamente e senza alcun processo mentale ulteriore con gli INVICTUS GAMES e con un marchio associato al titolare”.
L’Opposizione, dunque, è stata accolta nella propria totalità, con la condanna per Invictus Games Foundation a rimborsare ad Invicta S.p.A. una somma di 1.600 sterline con riferimento ai costi sostenuti nell’ambito della procedura.
La decisione è interessante sotto una molteplicità di punti di vista: l’Esaminatore, infatti, sembra affermare come non vi sia ragione per escludere che il principio secondo cui la reputazione del marchio posteriore possa influenzare l’esito dell’esame relativo al rischio di confusione possa essere esteso al di là del solo ambito di persone fisiche note; tuttavia, il medesimo Esaminatore ha più volte menzionato come, nel caso di specie, ad essere insufficiente sia stato il materiale probatorio fornito a sostegno dell’affermazione della citata reputazione. Da ricordare, tuttavia, è che la disputa fra la fondazione e la società italiana continua, dal momento che è ancora in atto il procedimento di opposizione depositato da quest’ultima nei confronti della ulteriore domanda di marchio britannico n. UK00003752579 per il segno figurativo “INVICTUS GAMES”, datata 9 febbraio 2022.



