Che relazione c’è tra un’indicazione geografica ed un marchio?
19 Gennaio 2022Come posso proteggere un prodotto alimentare?
19 Gennaio 2022Le indicazioni geografiche garantiscono le qualità di un prodotto alimentare in relazione alla sua provenienza d’origine. Possiamo distinguere le indicazioni geografiche in:
- Denominazione di origine protetta – DOP, si riferisce a prodotti alimentari, agricoli e ai vini;
- Indicazione geografica protetta IGP, per i prodotti alimentari, agricoli e vini;
- Indicazione geografica – IG, legata alle bevande e ai vini aromatizzati;
- Specialità tradizionale garantita – STG, prodotti alimentari e agricoli.
Le indicazioni geografiche DOP e IGP pur riferendosi entrambe ai prodotti alimentari, agricoli e ai vini si differenziano tra loro in base al differente legame con il territorio di produzione del prodotto.
Nel caso di un prodotto con indicazione geografica DOP tutte le fasi della lavorazione, produzione ed elaborazione avvengono all’interno di un determinato territorio da cui derivano le particolari caratteristiche del prodotto, a conferma del forte legame intrinseco con questo.
A differenza di un prodotto con indicazione IGP che invece per essere definito tale basta che una sola fase della produzione venga svolta nel territorio di appartenenza e per i vini almeno l’85% delle uve deve provenire dalla zona geografica.
Come si ottiene una certificazione IGP o DOP?
La procedura riconosciuta a livello nazionale ed europeo per l’attribuzione delle certificazione IGP e DOP agroalimentare si articola nelle seguenti fasi:
Fase 1 – Presentazione della domanda di registrazione
La presentazione della domanda di registrazione deve essere fatta dai soggetti legittimati sia presso il Ministero delle politiche Agricole Alimentari Forestali che presso la regione di produzione del prodotto per cui si fa domanda. Questa al suo interno deve contenere tutta la documentazione allegata richiesta, oltre a una serie di informazioni dettagliate utili a suo supporto (art. 7, del Regolamento UE 1151/2012), quali: il nome del prodotto per cui è richiesta la tutela e la sua descrizione, l’area geografica di appartenenza, la descrizione delle fasi di produzione, gli elementi che stabiliscono il legame fra il prodotto e l’ambiente geografico.
Fase 2 – Valutazione a livello nazionale della domanda
Durante la fase di valutazione nazionale della domanda di registrazione questa verrà esaminata dalla regione di competenza, la quale dovrà poi trasmettere un parere al Ministero delle politiche Agricole Alimentari, questo a sua volta procederà alla sua valutazione dell’istanza e nel caso in cui questa sia positiva si occuperà di trasmettere ai diretti interessati e alla regione di competenza il disciplinare di produzione nella stesura finale.
Fase 3 – Riunione per il pubblico accertamento
A questo punto il Ministero delle politiche Agricole Alimentari e la Regione, si riuniscono per il pubblico accertamento volto a controllare che sussista il rispetto della disciplina proposta secondo il Regolamento dell’Unione Europea 1151/2012. A seguito di questa riunione verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione per permettere a chi lo ritiene opportuno (se sussistono fondati motivi) di contestare la domanda di registrazione entro 30 giorni.
Fase 4 – Decisione sulla registrazione
Trascorsi i 30 giorni dalla pubblicazione del disciplinare di produzione (oggetto della domanda di registrazione) sulla Gazzetta Ufficiale, se non è stata presentata alcuna opposizione alla domanda di registrazione, il Ministero pubblicherà il disciplinare sul suo sito e trasmette il fascicolo di domanda alla Commissione Europea.
Fase 5 – Protezione nazionale transitoria
Il Ministero da quando trasmette il fascicolo di domanda alla Commissione Europea, può decidere di riconoscere al nome del prodotto agroalimentare (su richiesta) una protezione di tipo transitoria avente valore solo sul territorio nazionale, vietandone nel frattempo l’utilizzo dei simboli e delle scritte ricollegabili alle indicazioni geografiche IGP e DOP. Tale tutela decade dal momento in cui la Commissione Europea si esprimerà a riguardo.
Fase 6 – Esame della Commissione europea
Una volta ricevuto il fascicolo della domanda da parte del Ministero delle politiche Agricole Alimentari, la Commissione europea ha 6 mesi di tempo per verificarla e in caso di giudizio positivo provvederà a pubblicare il documento unico e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare sulla Gazzetta Ufficiale europea. Anche in questo caso se nessuno si opporrà alla domanda di registrazione, entro 3 mesi, il nome del prodotto verrà finalmente registrato come IGP o DOP.

