
E-Cigarette – tra brevetti e salute pubblica: il caso Altria Groups v. R.J. Reynolds
16 Febbraio 2023
Gli accordi di riservatezza: strumento di tutela dei diritti di Proprietà Intellettuale e del know how
23 Febbraio 2023Il valore dell’originalità è un tema di grande rilevanza per due settori che, con sempre maggiore frequenza, si ritrovano ad essere accostati. Sia gli artisti, sia gli stilisti emergenti, infatti, sono guidati dalla necessità di proporre novità che siano in grado di catturare e mantenere l’attenzione del pubblico. Tuttavia, nei momenti in cui, l’ispirazione langue può accadere che subentri l’imitazione, con le conseguenti vicende legali molto spesso connesse alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Cosa accade, tuttavia, quando uno stilista, anziché “sbirciare” il lavoro dei concorrenti, rivolge la propria attenzione a quello dei pittori cinquecenteschi?
Proprio in una vicenda di questo tipo si è ritrovata coinvolta la casa di moda francese JEAN PAUL GAULTIER, fondata a Parigi nel 1977 da colui che, all’epoca, era soltanto uno stilista venticinquenne originario di Bagneux. Nel corso dei decenni, Gaultier ha costruito un vero e proprio impero, rendendo il proprio stile anticonformista, eccentrico e “fuori dalle righe” il proprio segno distintivo. Per la nuova collezione Primavera/Estate 2022, “l’enfant terrible“, come il medesimo viene definito dagli addetti ai lavori, ha proposto sul mercato alcuni capi su cui si trovano riprodotte parti del celeberrimo dipinto di Sandro Botticelli dedicato alla nascita della dea Venere: su una molteplicità di prodotti, infatti, tra cui magliette, pantaloni, gonne e bandane, la figura femminile è raffigurata esattamente come dipinta dall’artista italiano.
La collezione, come di consueto, è stata pubblicizzata sul sito web della maison e sui social networks, in particolare sulla piattaforma Instagram. Tale strategia ha subito catturato l’attenzione degli utenti, ma anche di Eike Schmidt, direttore della Galleria degli Uffizi di Firenze, che ospita il quadro e l’ha reso uno dei manifesti con cui presentarsi al proprio pubblico tramite differenti canali pubblicitari, fra cui cartelloni e sito web.
Nel mese di aprile 2022, la Galleria ha, dunque, inviato una diffida alla casa di moda, richiedendo il ritiro dei capi dal mercato. Tuttavia, nessun riscontro è pervenuto dalla controparte, la quale ha proseguito nell’attività di commercializzazione dei capi oggetto di contestazione. A fronte di tale silenzio, gli Uffizi hanno avviato una causa legale dinanzi al tribunale di Firenze, con la richiesta che l’utilizzo dell’immagine per la collezione sia dichiarato in violazione del d.lgs. n. 42/2004, ossia il testo normativo comunemente indicato come Codice dei Beni Culturali.
Infatti, secondo l’art. 106, che regola l’uso individuale dei beni culturali oggetto del diritto di proprietà da parte dello Stato, è obbligatoriamente assoggettato, da un lato, a specifica autorizzazione e, dall’altro, pagamento di un canone. Secondo la ricostruzione dell’attore, entrambi i requisiti non sono stati soddisfatti nel caso di specie e spetterà al convenuto preparare una strategia di difesa in grado di efficacemente confutare la tesi di controparte, strategia che, tenuti in considerazione i presupposti sin qui evidenziati, non sembra poter essere semplice.
Nella vicenda considerata, a essere invocate sono le previsioni legislative destinate alla tutela dei beni culturali, mentre, nel caso in cui l’opera d’arte sia di proprietà di un privato, il focus andrebbe, certamente, indirizzato verso norme con natura e scopi differenti. La norma di riferimento nella legislazione eurounitaria sembra essere la direttiva 2015/2436, la quale offre gli strumenti per la tutela nel caso di utilizzo di un marchio all’interno di in un’opera d’arte di terzi, ma non sembra considerare il caso inverso, ossia l’utilizzo di un’opera di un terzo come marchio.
Al centro del dibattito sull’argomento di cui sopra, per molti anni, è stato Banksy, lo street artist di cui nessuno sembra conoscere la vera identità, mentre la fama delle sue opera si è diffusa, ormai, in tutto il mondo. L’artista ha, infatti, elaborato un escamotage, provando a colmare la lacuna legislativa attraverso la registrazione delle proprie opere, allo scopo di impedirne eventuali utilizzi non autorizzati. Tuttavia, tale ragionamento non ha convinto gli esaminatori dell’Ufficio per la Proprietà Intellettuale dell’Unione Europea (EUIPO), i quali, per la seconda volta, hanno ritenuto di annullare uno dei marchi registrati dallo stesso, ossia il marchio dell’Unione Europea n. 17981629, depositato il 7 novembre 2018 e concesso l’8 giugno 2019, con rivendica di prodotti nelle classi 9, 16, 25 e 28, nonché di servizi in classe 41. Infatti, l’Ufficio ha ritenuto che tale marchio sia stato registrato solo per ottenere diritti sul segno:
Nel caso di Gaultier, sembra, dunque, che la scelta dello stilista non avrebbe potuto essere discussa nel caso in cui l’opera fosse stata di proprietà privata, mentre diventa passibile di contestazione proprio a causa della natura della Venere di Botticelli come bene di importanza culturale e di titolarità dello Stato. Quindi, si rende necessaria ed impellente una riflessione approfondita sul fatto che la tutela delle opere d’arte debba essere garantita tramite previsioni normative puntuali nel dominio del diritto d’autore, in grado, dunque, di operare sia nel caso le stesse siano di proprietà pubblica sia nel caso le stesse siano ascrivibili a soggetti privati.



