
L’ennesimo assalto respinto al “Made in Italy”: il caso Alpina Parmesano Snack
29 Maggio 2023
Partecipa al webinar “Marchi, disegni e intelligenza artificiale”!
6 Giugno 2023“Boycott SHEIN or accept mediocrity (of values) and be part of killing someone else’s dreams”.
Così lo scorso 15 maggio il designer italiano Giuliano Calza, fondatore e direttore creativo di GCDS, ha riversato su Instagram la propria frustrazione nel vedere l’ennesima delle proprie creazioni ripresa e commercializzata dal colosso cinese SHEIN, non nuovo alle lamentele da parte dei creativi della moda.
I sandali identificati con il titolo di “Morso” in vendita presso GCDS ad un prezzo compreso fra i 700 e i 900 euro, pedissequamente riprodotti dalla società di fast fashion per essere commercializzati ad un prezzo totalmente irrisorio, sono soltanto l’ultimo dei casi che ha visto SHEIN, nonché la sua controllante Zoetop Business Co., convenuto dinanzi alle autorità giudiziarie di vari paesi con l’accusa di violazione sia di copyright sia di marchio da parte di alcuni tra i più famosi players attivi nel settore dell’abbigliamento, fra cui Levi Strauss e Ralph Lauren. Tuttavia, l’attenzione pare essersi orientata soprattutto nei confronti dei designers emergenti e, dunque, meno tutelati, fra cui sono divenuti noti di casi di Bailey Prado e Chet Lo. La strategia pare essere duplice: da un lato, una violazione diretta dei diritti sul design o d’autore sull’opera commercializzata, con i profitti derivanti dalla vendita che si quantificano in una somma di gran lunga superiore alle spese legali da affrontare per la propria attività di contraffazione; dall’altro, un modus operandi più sottile che risulta nell’identificare quale sia il limite della violazione ed avvicinarvisi in modo tale da produrre un bene che presenti differenze talmente minime da essere viste dal grande pubblico come non degne di considerazione.
È proprio dal pubblico, tuttavia, che pare essere giunta una reazione, forse, inaspettata all’esasperazione di Calza. Molti utenti, infatti, hanno preso le difese di SHEIN, arrivando ad applicare al caso di GCDS il celebre adagio “chi è causa del suo mal pianga sé stesso”, sottolineando come l’operato della società cinese derivi dalla scelta delle grandi case di moda di porre i propri prodotti in vendita ad un prezzo troppo elevato, rendendoli, di fatto, inaccessibili. Una presa di posizione che appare particolarmente egoistica e utilitaristica, soprattutto per gli addetti ai lavori che si occupano della tutela dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale. Alcuni commentatori, inoltre, hanno sottolineato come un atteggiamento di questo tipo si presenti, altresì, come incoerente rispetto alla prospettiva che il pubblico adotta nei confronti dei diritti d’autore, a titolo di esempio, nel settore delle arti figurative, dove nessuno penserebbe nemmeno lontanamente di sostenere che copie a pochi euro dei capolavori dell’arte siano funzionali a un maggiore accesso all’arte in sé.
Proprio due artiste britanniche, peraltro, sono state protagoniste di violazione dei propri diritti d’autore da parte di SHEIN che ha stampato alcune delle immagini prodotte dalle due sui propri capi senza nessun tipo di contatto preventivo né, tantomeno, richiesta di sottoscrizione di un contratto di licenza. Vanessa Bowman, che riproduce su tela sprazzi della propria vita quotidiana nel villaggio di campagna dove vive, ha ritenuto la propria condizione simile a quella di Davide contro Golia e ha scelto di non intraprendere alcuna azione legale considerando il bilanciamento tra costi e benefici con esito negativo. Elora Pautrat, illustratrice nel settore del digitale, invece, ha adottato una differente strategia. Dopo le prime lamentele affidate ai social media e le scuse giunte da parte di SHEIN, l’artista che vive a Edimburgo sta conducendo un costante monitoraggio delle collezioni proposte sulla piattaforma di e-commerce e, caso per caso, contatta il team legale della multinazionale ed ottiene una sorta di compensazione in denaro. Di conseguenza, mentre nessuno sembra contestare le ragioni degli autori nei casi sopra menzionati, per quale motivo la stessa prospettiva non è applicata nei confronti dei designers che, allo stesso modo, sembrano assistere impotenti alla sistematica appropriazione delle opere creative di cui sono titolari? I guadagni che gli stessi percepiscono dalle case di moda con le quali collaborano – saltuariamente o su base regolare – non possono essere una soglia discriminante relativamente agli obiettivi di tutela della creatività. Inoltre, la vicenda di GCDS accende i riflettori, altresì, sul tema relativo a come, dietro ai prezzi contenuti, siano molto frequentemente nascoste condizioni disumane dei lavoratori e totale noncuranza nei confronti degli effetti delle proprie pratiche sull’ambiente. Sebbene nemmeno i grandi brand siano esenti da tali rimostranze, è certo che l’intera filiera della moda debba essere protagonista di un ripensamento della propria struttura. Tale mutamento di direzione, tuttavia, non può avvenire a spese della tutela dei diritti dei creativi.



