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11 Dicembre 2023L’Intelligenza Artificiale (IA) generativa è divenuta, negli ultimi tempi, un argomento che, oltre a colpire l’immaginario del grande pubblico, ha un impatto trasversale su una molteplicità di settori. Si presentano in un numero sempre crescente, quindi, i servizi e gli strumenti destinati agli utenti che, anche con formula a titolo gratuito, consentono di toccare con mano le possibilità che tali sistemi offrono. La tendenza, tuttavia, non è scevra da una serie di problematiche legali, e le piattaforme si stanno, quindi, attivando per affrontarle.
Tramite un comunicato del 13 ottobre 2023 firmato dal VP Legal e dal VP IT Security, Google Cloud ha informato i propri utenti del fatto che la società si assume l’impegno a farsi carico della responsabilità per eventuali violazioni dei diritti di proprietà intellettuale di terzi avvenute a causa degli output nati dalla “collaborazione” fra gli utenti stessi e gli strumenti offerti dall’azienda di Mountain View. Nella dichiarazione, la società spiega che tale scelta nasce dalla volontà di dare una maggiore tranquillità a chi utilizza i prodotti Google integrati con l’IA generativa, sia dal punto di vista delle dispute relative all’utilizzo dei cosiddetti “training data”, ossia i database sui contenuti dei quali gli algoritmi vengono allenati, sviluppati e implementati, sia con riferimento ai prodotti finali generati dai modelli stessi secondo gli input forniti dagli utenti.
La strategia non è nuova, ma si inserisce nella scia già tracciata, nei mesi precedenti, da altri colossi del settore della tecnologia. Microsoft, infatti, aveva esposto, nel mese di settembre, il proprio “Copilot Copyright Commitment”, in cui si specificava come, in caso di azione legale proposta da terzi per violazione di copyright da parte degli utenti per il prodotto generato o anche solo tramite il semplice utilizzo del sistema Copilot, la società interverrà nel giudizio e, in caso di esito negativo o di transazione, verserà l’ammontare previsto dalla decisione giudiziaria o dall’accordo transattivo raggiunto con l’attore, con l’unica condizione che l’utente abbia agito in conformità con le misure di sicurezza e con i filtri di contenuto realizzati internamente ai prodotti.
Le soluzioni offerte dalle suddette società, a cui si aggiungono simili impegni da parte di Adobe con riferimento al proprio sistema Firefly, paiono essere dirette a vincere le resistenze degli utenti, che, temendo ripercussioni legali derivanti dalle proprie sperimentazioni con gli strumenti che coinvolgono IA generativa, potrebbero smettere di usufruirne. Da parte delle multinazionali, tuttavia, vi è un notevole interesse in senso contrario, perché il coinvolgimento degli utenti permette di moltiplicare in maniera esponenziale i dati che costituiscono la linfa vitale degli stessi sistemi. Peraltro, la struttura delle aziende sopra citate è certamente adatta ad affrontare i tempi, i costi e le necessità che le azioni legali portano con sé, come già sta accadendo con una molteplicità di dispute nate, in particolare, con riferimento alla costruzione ed ai contenuti dei dataset.
A titolo di esempio, è datato lo scorso 19 settembre il deposito dell’ultima azione legale che contrappone gli autori alle multinazionali. La Author’s Guild, insieme a diciassette scrittori di fama internazionale, fra cui George R.R. Martin e John Grisham, ha convenuto OpenAI dinanzi ad una corte distrettuale dello Stato di New York, lamentando che la stessa avrebbe allenato il proprio sistema GPT-4 sui materiali protetti da copyright senza finalizzare alcun contratto di licenza e, dunque, senza versare alcun corrispettivo per tale uso che, di conseguenza, occorre qualificare come improprio. Al contrario, secondo l’opinione della parte attrice, i sistemi di IA avrebbero potuto (e dovuto) essere sviluppati tramite dataset inclusivi esclusivamente di opere appartenenti al pubblico dominio.
Di conseguenza pare chiaro come la garanzia, da parte delle società in prima linea nello sviluppo dell’IA, rispetto al tenere indenni gli utenti dalla responsabilità civile per violazione di diritti di proprietà intellettuale di terzi possa essere interpretata come una mossa, nemmeno particolarmente onerosa, per continuare ad usufruire degli input che gli utenti offrono ai sistemi. In questo modo, ossia spingendo verso un ancor più massiccio utilizzo dei sistemi di IA, si potrebbe, infatti, arrivare a modificare la fonte dei training data e limitare, in tal modo, le decisioni potenzialmente negative che le azioni legali che stanno fiorendo in materia di copyright potrebbero portare con sé in futuro.
Peraltro, occorre altresì ricordare che la “copertura” fornita dalle suddette società non riguarda la totalità dei prodotti con cui gli utenti sono chiamati ad interfacciarsi. Google, ad esempio, menziona espressamente e nel dettaglio gli strumenti a cui la garanzia si riferisce, ossia Duet AI in Workspace e Google Cloud, Vertex AI nelle funzioni di Search, Conversation, Text Embedding API e Multimodal Embeddings, Visual Captioning e Visual Q&A, Codey APIs. La grande assente è Bard, la chatbot lanciata a marzo e attualmente disponibile in più di duecento Paesi e più di quaranta lingue. Quindi, sebbene, da un lato, pare essere certamente lodevole il fatto che l’utente finale veda la propria posizione, dal punto di vista legale, “schermata” da parte dell’azienda che ha il ruolo di provider del sistema di IA dinanzi alle richieste dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale potenzialmente violati, occorre però, dall’altro lato, affrontare il tema anche da un punto di vista consapevole e critico, tenendo in considerazione non soltanto gli annunci pubblicati e pubblicizzati, ma anche e soprattutto i contenuti delle condizioni generali di contratto che, spesso, si sottoscrivono con un semplice click senza che vi si presti troppa attenzione. Tale atteggiamento consapevole e critico da parte degli utenti fornirebbe, infatti, ausilio, da un lato, a comprendere i meccanismi della rivoluzione digitale all’interno della quale si è catapultati e, dall’altro, a mantenere saldi i propri diritti e doveri nel contesto di uno sforzo condiviso per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

