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Già dall’articolo 7 della Carta Olimpica si evince la struttura normativa che mira a tutelare tutto quanto connesso ai Giochi. Il CIO, infatti, “è titolare di tutti i diritti nei e in relazione ai Giochi Olimpici e alle Proprietà Olimpiche descritte nella presente Regola, i cui diritti hanno il potenziale di generare entrate”. Tale indicazione generale è specificata dal paragrafo successivo, secondo cui “I Giochi Olimpici sono di esclusiva proprietà del CIO che è titolare di tutti i diritti relativi, in particolare, e senza limitazione, a i) l’organizzazione, lo sfruttamento e il marketing dei Giochi Olimpici, ii) l’autorizzazione alla cattura di immagini fisse e mobili dei Giochi Olimpici per l’uso da parte dei media, iii) la registrazione di contenuti audio-visivi dei Giochi Olimpici e iv) il broadcast, la trasmissione, la ritrasmissione, la riproduzione, la visualizzazione, la disseminazione, la messa a disposizione o qualunque altra comunicazione al pubblico, tramite qualsiasi mezzo ora conosciuto o che sia sviluppato in futuro, di opere o segnali inclusivi di contenuti audiovisivi o registrazioni dei Giochi Olimpici”. All’interno delle “Proprietà Olimpiche” figurano la bandiera, il motto “Faster, Higher, Stronger – Together”, gli emblemi, l’inno composto da Spiro Samara, la fiamma e le torce, le designazioni (tra le quali, attualmente, sono incluse Paris 2024, Milano Cortina 2026 e LA28) e, soprattutto, il simbolo olimpico, ossia i cinque anelli intrecciati in colore blu, giallo, nero, verde e rosso, disposti in tale ordine da sinistra verso destra, oppure la medesima figura declinata in qualsiasi colore.
Tale simbolo è oggetto di tutela di uno specifico trattato, adottato il 26 settembre 1981, nel contesto dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), a Nairobi. Sulla base di tale accordo – di cui sono parte, oggi, cinquantacinque Stati – gli Uffici Marchi di ciascuno di essi dovranno rifiutare le domande di marchio o invalidare le registrazioni di marchio per segni potenzialmente confondibili con tale simbolo, ogni qualvolta il deposito non abbia ottenuto il preventivo consenso del CIO. A ciò si aggiunge che le autorità amministrative e giudiziarie competenti dovranno, altresì, attivarsi per imporre nella prassi commerciale l’effettivo divieto di uso dei suddetti segni.
A titolo esemplificativo di ciò, il Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell’Unione Europea inserisce il simbolo olimpico fra quelli tutelati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), secondo cui “sono esclusi dalla registrazione: […] i marchi che comprendono distintivi, emblemi o stemmi diversi da quelli previsti dall’articolo 6 ter della convenzione di Parigi e che presentano un interesse pubblico particolare, a meno che le autorità competenti ne abbiano autorizzato la registrazione”. Il Tribunale dell’Unione Europea ha specificato il contenuto di tale previsione, nella decisione emessa il 7 luglio 2013 nel caso T-3/12: ha, infatti, affermato che tale norma si applica in ogni caso in cui il marchio sia suscettibile di fuorviare il pubblico rispetto all’esistenza di un nesso fra il titolare del marchio e l’ente a cui tali simboli si riferiscono (ossia il CIO).
Anche i singoli comitati olimpici nazionali sono coinvolti nella struttura di tutela disegnata dalla Carta Olimpica, secondo la quale ciascuno di essi “deve prendere le opportune iniziative per proibire qualsiasi utilizzo delle Proprietà Olimpiche che sarebbe contrario alle Regole o alle loro Bye-laws”. Inoltre, nel momento in cui una legge nazionale, una registrazione di marchio o un’altra forma di strumento legale garantisce tutela giuridica a un comitato olimpico nazionale per il simbolo olimpico o per qualsiasi altra Proprietà Olimpica, tale comitato sarà tenuto a sfruttare i propri diritti in conformità sia alla Carta Olimpica sia alle istruzioni ricevute dal CIO.
Un esempio rilevante è quello del comitato olimpico statunitense (USOC), che può contare proprio su una legge nazionale, ossia il Ted Stevens Olympic and Amateur Sports Act, tramite il quale è stata attribuita allo stesso USOC la titolarità del diritto esclusivo all’uso delle diciture “United States Olympic Committee”, “Olympic”, “Olympiad”, “Citius Aliuts Fortius”, “Pan American”, “Paralympic”, “Paralympiad”, “American Espirito Sport Fraternité”, nonché di qualsiasi combinazione degli stessi. Non soltanto, dunque, l’USOC potrà autorizzare i propri sponsor all’uso di tali diciture, nonché del simbolo olimpico, ma tale ente potrà anche contestare qualsiasi uso non autorizzato. Nell’era della digitalizzazione, l’USOC ha indirizzato la propria attenzione non soltanto verso i diritti di privativa registrati e verso i segni utilizzati sul mercato, ma anche nei confronti di termini scelti come hashtag, inviando lettere di diffida anche a soggetti che utilizzavano, a titolo di esempio, il termine “Olympic” nella propria attività quotidiana da decenni. Proprio in tale contesto, la società Zeroez ha depositato un’azione legale il giorno precedente l’inizio dei Giochi Olimpici di Rio 2016, con lo scopo di accertare i diritti in relazione alla possibilità di creare contenuti per i social media in cui includere l’hashtag #TeamUSA da parte di enti non sponsor ufficiali USOC. Sebbene la richiesta di archiviazione sia stata accolta da parte di una Corte del Minnesota, soprattutto in ragione del fatto che pareva non esservi materia del contendere fra attore e convenuto – dato che non si erano registrati scambi di comunicazioni fra USOC e Zeroez – alcune decisioni di Corti in California e Massachusetts hanno, però, affermato che l’uso di marchi di titolarità di un concorrente costituisce violazione del marchio stesso nel caso in cui il pubblico sia condotto a una falsa associazione fra i due soggetti utilizzatori. Tuttavia, le Corti devono ancora pronunciarsi in tal senso nel contesto specifico di tutela delle Proprietà Olimpiche.

