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17 Ottobre 2023D’ora in poi, saranno soprattutto i turisti a dover prestare attenzione al momento di pianificare i loro spostamenti nel corso dei viaggi in Italia. Il rischio, infatti, potrebbe essere quello di cercare biglietti ferroviari per spostarsi da Roma ad Ostia e ritrovarsi, invece, con i titoli di viaggio per i bus che collegano Rimini a Riccione, sulla riviera romagnola.
Le ragioni di una tale confusione derivano dalla scelta, da parte di Cotral S.p.A., ossia la Compagnia Trasporti Laziali, società collegata alla Regione Lazio, di ribattezzare la tratta che collega le stazioni di Porta San Paolo, nel quartiere Ostiense, e di Cristoforo Colombo, localizzata nel quartiere Lido di Castel Fusano, tradizionalmente conosciuta come Roma-Lido, esattamente con lo stesso nome con cui la P.M.R. S.r.l., ossia la società Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini, identifica il percorso che, snodandosi attraverso quindici fermate intermedie, collega le stazioni di Rimini e Riccione. La vicenda si presenta come interessante sia dal punto di vista della cronaca, tramite la quale sempre più spesso viene sottolineata un’assenza di lungimiranza nelle scelte di business che coinvolgono la pubblica amministrazione, sia secondo la prospettiva del diritto industriale. Infatti, è singolare notare che le domande di marchio depositate dalle due società sopra citate “distino” soltanto pochi giorni, ma siano, però, andate incontro a destini differenti.
Da un lato, P.M.R. ha depositato il proprio segno figurativo riportato qui a sinistra, dinanzi all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) il 29 settembre 2021, rivendicando esclusivamente il servizio di “trasporto viaggiatori” nella classe 39 della Classificazione di Nizza ed ha, quindi, ottenuto la registrazione dello stesso il 21 febbraio 2022.
Cotral, invece, ha presentato dinanzi all’Ufficio per la Proprietà Intellettuale dell’Unione Europea la domanda di marchio per il segno figurativo alla destra, in data 4 ottobre 2021, con la rivendica di una molteplicità di servizi nelle classi 35 e 42, oltre al medesimo “trasporto di passeggeri”, fra gli altri, in classe 39.
Sulla base di tali circostanze, P.M.R. avrebbe avuto la possibilità di contestare la registrazione della domanda di Cotral, in forza della propria domanda (ora registrazione) di marchio italiano n. 302021000162032, secondo l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento dell’Unione Europea n. 1001/2017, ossia il cosiddetto Regolamento Marchi, ma anche con riferimento al paragrafo 4 del medesimo articolo, concernente il cosiddetto marchio di fatto. Infatti, la linea di autobus a transito rapido del litorale adriatico, oggetto di un primo progetto risalente addirittura al 1994, era stata inaugurata con il medesimo nome già a novembre 2019, ossia ben tre anni prima del lancio della nuova denominazione per la ex Metro E laziale. Tuttavia, almeno nel corso del periodo di tre mesi previsto per fornire ai titolari di marchi anteriori la possibilità di depositare opposizione nei confronti delle domande di marchio, la via della disputa non è stata percorsa dalla società romagnola, presumibilmente in considerazione sia delle differenze fra i segni sia del collocamento geografico delle due linee. Almeno dinanzi all’EUIPO, dunque, rimarrà sul piano delle speculazioni teoriche la questione se la Divisione d’Opposizione avrebbe – o meno – considerato potenzialmente foriera di rischio di confusione per il consumatore di riferimento la coesistenza fra i segni. In casi analoghi, di fronte a segni che condividevano un identico elemento di parola e rivendicavano identici servizi, sebbene le configurazioni grafiche fossero differenti, l’Ufficio si è pronunciato nel senso dell’esistenza di tale rischio, con il successo – dunque – dell’opponente ed il rigetto della domanda.
Rimane, invece, aperta l’opposizione che è stata depositata, nei confronti della domanda di marchio dell’Unione Europea n. 018571236 di titolarità di Cotral, da parte della società tedesca MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, parte del gruppo Metro AG, società attiva nel settore dell’industria alimentare, sulla base di una molteplicità di anteriori registrazioni di marchio per il segno “METRO”.
La vicenda pone vari spunti di riflessione, primo fra tutti l’opportunità di una approfondita ricerca di anteriorità da parte di coloro che, dopo aver individuato un segno ritenuto consono, decidono di iniziare ad utilizzarlo per l’identificazione di prodotti e/o servizi sul mercato. Uno screening preventivo dei segni simili per prodotti quantomeno affini, infatti, consente al titolare di valutare i rischi di subire contestazioni prima del deposito di una domanda di marchio e, dunque, di poter compiere le proprie scelte nella consapevolezza dell’orizzonte entro il quale il proprio marchio si inserirà.



