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13 Aprile 2022L’incremento nell’uso di sempre più raffinati sistemi di Intelligenza Artificiale (AI) ha indotto diversi sviluppatori a chiedersi laddove questi dispositivi possano essere considerati come “titolari” e/o “autori” di opere autonomamente create da questi ultimi e gli Uffici nazionali preposti alla tutela di marchi e brevetti, nonché le corti, non si sono tirati indietro quando chiamati a decidere sul punto.
Il caso “Dabus” (analizzato qui) è stato, in parte, una prima manifestazione di quelle istanze atte a far riconoscere un sistema di Intelligenza Artificiale – nel caso di specie, DABUS (Device for Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience) – come inventore di un brevetto. Tuttavia, sul punto, non sussiste – quantomeno allo stato attuale – un’uniformità di visioni da parte delle singole corti nazionali, anche se l’orientamento maggioritario sembrerebbe indirizzato a negare la titolarità di diritti di proprietà industriale su un’invenzione nel caso in cui all’inventore delle opere d’arte nft non possano essere attribuite le qualità di un “essere umano”. La recente decisione del Copyright Review Board degli Stati Uniti costituisce, anche sul versante del diritto d’autore, un’ulteriore conferma dell’indirizzo precedentemente creatosi con il caso Dabus in materia di brevetti. La vicenda in questione risale al novembre 2018, quando il noto ricercatore e sviluppatore di AI, il Dottor Stephan Thaler, peraltro lo stesso individuo che aveva sottoposto a numerosi Uffici Brevetti la domanda su cui ci si era pronunciati con riferimento a “DABUS”, aveva depositato una domanda per vedere riconosciuto il copyright (diritto d’autore) sull’opera d’arte contemporanea intitolata “A Recent Entrance to Paradise”, ad un autore non umano, ossia la “Creativity Machine”, che lo stesso Thaler ha definite come “algoritmo computerizzato in esecuzione su una macchina”).
Nell’agosto del 2019, il Copyright Office aveva emesso un primo provvedimento di rifiuto, basato sull’assenza della cosiddetta “human authorship” (“paternità umana”), la quale costituisce – ai sensi del Copyright Act, ossia la legge statunitense relativa al diritto d’autore – il requisito necessario allo scopo di poter rivendicare diritti d’autore su un’opera d’arte. Thaler aveva, dunque, replicato al rifiuto sostenendo l’incostituzionalità del presupposto in questione e l’assenza di qualsiasi disposizione di legge e/o precedente decisione di una corte superior atta a sostenere la linea argomentativa dell’Ufficio.
Il Copyright Office aveva, quindi, specificato che le previsioni di legge contenute nel Copyright Act riconoscevano, invece, protezione alle opere che costituiscono “frutti del lavoro intellettuale fondati sui poteri creativi della mente [umana]”, ossia unicamente alle opere “create da un essere umano”. Nel caso di specie, Thaler non aveva dato prova del fatto che l’opera in questione fosse il risultato di un “intervento o di un input creativo da parte di un autore umano”, pertanto, a detta degli Esaminatori competenti, non era possibile concedere il riconoscimento di copyrights in presenza di un lavoro interamente “prodotto da una macchina o da un mero processo meccanico”.
La decisione, emanata lo scorso 14 febbraio 2022 a seguito di un’ulteriore replica dei legali di Thaler sul punto conferma, la direzione intrapresa dall’Ufficio statunitense.
In particolare, il Copyright Review Board sottolinea che, allo scopo di consentire all’autore del quadro in questione di ottenere il riconoscimento di copyrights, e quindi il valore formale di un’opera d’arte, Thaler avrebbe dovuto dimostrare il requisito della suddetta “paternità umana” nella realizzazione dell’opera o, alternativamente, avrebbe dovuto persuadere l’Ufficio statunitense a “discostarsi da un più di secolo di giurisprudenza in materia di copyright”.
Inoltre, gli Esaminatori, esaminando le disposizioni del Copyright Act, precisano che la definizione di “original works of authorship” (“opere d’autore originali”) non è stata, volontariamente, specificata da parte del Legislatore al fine di poter integrare, senza dover apportare modifiche al testo di legge, lo standard di “originalità” dell’opera stabilito dalle corti, consentendo, in questo modo, di lasciare spazio anche alla tutela in quelle situazioni che non si erano ancora prospettate al momento dell’emanazione del testo.
Nelle decisioni che avevano posto fine alle cause Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony e Mazer v. Stein and Goldstein v. California, anche la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva, infatti, “articolato il nesso tra la mente umana e l’espressione creativa come un prerequisito per la protezione del copyright”. Sul punto, ulteriori conferme provengono, inoltre, dall’analisi di alcuni documenti più recenti, ossia il Report della National Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works (CONTU) e del Compendium sul Copyright Office Practices, in cui, sostanzialmente, viene ribadita la necessità che sussista il requisito della “paternità umana” al fine di ottenere il riconoscimento di diritti d’autore sull’opera d’arte.
Infine, le argomentazioni dell’Ufficio rimarcano anche le disposizioni del Report “Public Views on Artificial Intelligence and Intellectual Property Policy” pubblicato nel 2020 dall’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti (USPTO). A tal proposito, da un lato, il Copyright Review Board sostiene che la legge sul diritto d’autore non permetta ad un “essere non-umano” di essere riconosciuto come autore di un opera anche se, dall’altro, riconosce, invece, l’esistenza di un orientamento, seppur minoritario, a sostegno della possibilità di riconoscere la paternità e il valore formale dell’opera d’arte (ntf artworks) in capo ad un sistema di Intelligenza Artificiale.
In conclusione, occorre menzionare anche il fatto che, nell’ambito delle proprie repliche, il team di legali di Thaler aveva argomentato il fatto che l’opera rientrasse all’interno delle circostanze teorizzate dalla cosiddetta dottrina del “work made for hire” (il cosiddetto, “lavoro su commissione del proprietario della macchina”). Tuttavia, la suddetta dottrina precisa che il lavoro finalizzato alla realizzazione dell’opera d’arte su commissione debba essere prestato da un soggetto dipendente dal committente e/o da individui che acconsentano a tale attività sulla base di un contratto stipulato in forma scritta. Nel caso di specie, l’algoritmo che aveva realizzato “A Recent Entrance to Paradise” era la “Creativity Machine”, non un essere umano e, quindi, non avrebbe potuto sottoscrivere alcun documento atto ad integrare la fattispecie del “work made for hire”. Pertanto, l’Ufficio statunitense conclude affermando che “le circostanze del caso di specie non appartengono allo scenario delineato dalla dottrina” e nega, quindi, il riconoscimento della titolarità dell’opera d’arte in questione in capo all’algoritmo di Thaler. Occorre sottolineare come, nei prossimi mesi, l’orientamento consolidatosi fino ad oggi sul punto potrebbe, verosimilmente, subire un revirement sulla base di decisioni dei Copyright Offices di altri Paesi. In particolare, non sorprenderà sapere che, nel prossimo futuro, Thaler potrebbe continuare la propria sfida e, chissà, vedere riconosciuto un proprio sistema di intelligenza artificiale come “inventore” di un prodotto brevettato e/o “autore” di un’opera d’arte.


