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19 Gennaio 2022Perché optare per il segreto commerciale?
19 Gennaio 2022Un’azienda può pretendere che i suoi dipendenti rispettino l’obbligo di fedeltà nei suoi confronti (come sancito dall’Art. 2105 del Codice Civile) che comprende al suo interno anche il vincolo di riservatezza aziendale di non divulgare o fare un uso improprio e potenzialmente lesivo delle informazioni che riguardano l’organizzazione e il suo processo di produzione.
Per garantire la riservatezza commerciale (disciplinata nello specifico dagli artt. 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale) l’azienda può ricorrere allo strumento dell’accordo di riservatezza anche conosciuto come lettera di riservatezza, patto di non divulgazione, clausola di riservatezza, accordo di non divulgazione (in inglese Non Disclousure Agreement – NDA).
Questi patti consistono in una clausola contrattuale creata ad hoc dalle parti in base alle loro specifiche esigenze in qualsiasi fase contrattuale e a seconda dei casi la loro durata può estendersi anche a seguito dell’interruzione del contratto di lavoro. Non essendo espressamente disciplinati dal codice civile o altri testi normativi, vi si applicano le disposizioni sui contratti atipici
Gli accordi di riservatezza tra dipendenti e azienda al loro interno contengono la specifica delle informazioni di tipo amministrativo, economico e operativo oggetto di tutela da parte dell’azienda (quali ad esempio il know how, le analisi di mercato, le invenzioni o le liste dei clienti).
In cosa consiste la clausola penale negli accordi di riservatezza?
Solitamente all’interno degli accordi di riservatezza, anche chiamati vincolo di non divulgazione (NDA), si può inserire una clausola penale che prevede, in caso di inadempimento al contratto o ritardo, a quantificare preventivamene l’onere adeguato (solitamente sotto forma di una somma da pagare) legato al danno causato all’azienda dalla divulgazione delle informazioni soggette al vincolo di riservatezza.
Colui che trasgredisce al vincolo di non divulgazione potrebbe perciò incorrere anche in un reato penale come previsto dal Codice Penale nei casi contemplati nell’Art. 621:
“Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032”.
e nell’Art. 622:
“Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516. La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società”.

