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Ciò vale anche per il rapporto fra arte e tecnologia?
Sin da tempi non sospetti, lo sviluppo tecnologico ha contribuito a ridefinire il concetto di opera d’arte. Di conseguenza, anche i confini della tutela accordata tramite i diritti di proprietà intellettuale si sono rivelati particolarmente sensibili ai cambiamenti di volta in volta introdotti. L’ultimo capitolo, almeno per il momento, di quella che pare essere una strada fortunatamente ancora priva di destinazione finale, sembra essere stato scritto nello scorso mese di febbraio, quando una giuria composta da nove persone ha emesso il proprio verdetto nel contesto di una vicenda che ha catturato sin da subito l’attenzione del pubblico, anche dei non addetti ai lavori: la contesa che ha visto contrapporsi Mason Rothschild, artista e designer californiano, alla maison Hermès.
Secondo i giurati statunitensi, l’attività condotta dall’artista con riferimento alla creazione e alla vendita di una linea delle cosiddette “MetaBirkin” violerebbe i diritti di privativa di titolarità della multinazionale, con la conseguenza che alla stessa è stata liquidata una somma pari a circa 133.000 dollari a titolo di risarcimento danni.
L’episodio (di cui avevamo affrontato le fasi iniziali in questo approfondimento) e la successiva contestazione attivata dinanzi ad una delle corti distrettuali newyorchesi, risultano particolarmente interessanti per una molteplicità di ragioni, a partire dall’elemento fattuale scatenante l’intera vicenda: le “MetaBirkin” non corrispondono affatto al prodotto “borsetta”, ma corrispondono ad immagini digitali bidimensionali di borse, ricoperte di pelliccia in vari colori, che l’artista ha iniziato a distribuire, dietro compenso, intorno alla fine dell’anno 2021 tramite NFT sulla piattaforma BasicSpace.com (un’analisi del tema può essere individuata in questo articolo).
Tale lancio, dopo essere stato introdotto all’Art Basel di Miami, non è passato inosservato agli occhi attenti di Hermès International e Hermès of Paris, Inc., che hanno immediatamente convenuto l’artista dinanzi ad un tribunale, basando la propria azione legale sulla presunta violazione del marchio, sulla conseguente diluizione dello stesso, lamentando anche cybersquatting, dal momento che lo stesso utilizzava il nome a dominio metabirkins.com.
Oltre alla questione relativa alla possibilità che i diritti di privativa industriale possano estendere la propria area di tutela al metaverso, risulta particolarmente rilevante verificare le implicazioni di una posizione che Rotschild aveva espresso già prima della proposizione dell’azione legale nei suoi confronti, appunto relativa alla definizione stessa di “opera d’arte” all’interno di un contesto che diventa, di giorno in giorno, sempre maggiormente digitalizzato.
Secondo l’artista, nonché secondo lo schema difensivo apprestato dai legali dello stesso, le pretese di Hermès risulterebbero prive di fondamento, dal momento che le “MetaBirkin” godrebbero della tutela predisposta dal Primo Emendamento della Costituzione statunitense. Infatti, le immagini vendute da Rothschild costituirebbero una forma di espressione artistica e, di conseguenza, la tutela prevista dal Lanham Act, ossia il corpo normativo che, negli Stati Uniti, si pone a fondamento della regolamentazione dei diritti di privativa industriale sui marchi, andrebbe bilanciata con la suddetta previsione costituzionale.
In particolare, nel contesto di un ordinamento basato sulla Common Law e, dunque, sul principio del precedente vincolante e del cosiddetto “stare decisis”, al caso di specie andrebbe applicato, seguendo la posizione del convenuto, il test stabilito nella decisione sul caso Rogers v. Grimaldi. In tale decisione, datata 1989, si stabilisce che, ai fini della disapplicazione della tutela prevista dalle leggi marchi, ossia, nel caso di specie, la suddetta norma federale e la rispettiva regolamentazione in vigore nello Stato di New York, occorre che la condotta potenzialmente violativa del diritto di privativa invocato sia, da un lato, caratterizzata da rilevanza artistica e, dall’altro, che l’uso del marchio altrui non sia esplicitamente ingannevole. Infatti, al contrario, è possibile lamentare la violazione di diritti di privativa sui marchi soltanto nel caso in cui l’espressione artistica sia irrilevante o manifestamente ingannevole.
Già nell’ordinanza tramite la quale, nel maggio dello scorso anno, il giudice Rackoff aveva respinto la richiesta di archiviazione proposta dai legali di Rothschild si teneva in considerazione il suddetto parametro.
Da un lato, si sostiene che, nel caso di specie, la rilevanza artistica non possa essere soddisfatta: infatti, secondo il magistrato competente, numerose evidenze documentali dimostrerebbero la volontà di Rothschild di associare il progetto non alla propria ambizione artistica, bensì alla fama del marchio di titolarità di Hermès.
Dall’altro lato, le medesime evidenze servirebbero, altresì, a confermare l’esistenza di un intento manifestamente ingannevole da parte dell’artista, a discapito, peraltro, dei progetti della stessa maison relativi al lancio di nuove collezioni attraverso lo strumento NFT.
Proprio per tale ragione, a seguito del recente verdetto, mentre la squadra dei legali di Rotschild si prepara a continuare a discutere della causa tramite ricorso in appello, Hermès ha richiesto un’inibitoria alla prosecuzione della vendita degli NFTs relativi alle “MetaBirkin”, nonché la riassegnazione della titolarità degli stessi.
Mentre la dottrina stabilita da Rogers è al centro di un’ulteriore vicenda portata sino alla Corte Suprema nel caso Jack Daniel’s Properties Inc. v. VIP Productions LLC, si prospettano mesi intensi e ricchi di novità per tutti gli attori operanti in una varietà di settori.
Infatti, nel caso in cui la richiesta di Hermès dovesse essere accolta, crollerebbero gran parte delle fondamenta sulle quali si basano le esperienze artistiche già messe in atto con riferimento agli NFTs, le quali non sarebbero, dunque, al sicuro dalle pretese dei titolari di marchi eventualmente utilizzati nell’ambito di tali esperienze.
Secondo un’altra prospettiva – e come commentato dagli stessi legali di Rothschild all’esito della posizione della corte – la configurazione attuale sembrerebbe fornire maggiori garanzie ai grandi brand, fornendo loro l’appiglio utile per continuare – o compiere i primi passi – all’interno del metaverso.

