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29 Giugno 2022La fama di Alessandro Manzoni travalica di certo i limiti della sua attività di scrittore, ma, fra i tanti meriti ad esso ascritti, spesso passa in secondo piano l’energico contributo fornito allo sviluppo della disciplina, in particolare giurisprudenziale, sul tema del diritto d’autore.
Pochi sanno, infatti, che il Manzoni fu tra i protagonisti di una contesa giudiziaria singolare per il tempo in cui si svolse proprio perché in relazione alla violazione del diritto d’autore dello stesso sulla propria opera più celebre, “I Promessi Sposi”, da parte dell’editore Felice Le Monnier.
Figlio di un ufficiale dell’esercito e nipote di un orologiaio, Le Monnier lascia la Francia nel 1831 diretto in Grecia insieme al figlio del titolare della stamperia nella quale aveva imparato il mestiere, ma la morte del compagno di viaggio – che lo lascia soltanto con due lettere di presentazione da parte dell’editore parigino Renouard – lo costringe a rimanere a Firenze, allora capitale del Granducato di Toscana. Qualche anno è sufficiente per rilevare la tipografia di Passigli ed iniziare ad immaginare un piano tipografico dedicato alla tradizione della tragedia italiana storica e contemporanea.
Proprio per questa ragione, nel 1843 Le Monnier invia ad Alessandro Manzoni una lettera con cui chiede l’autorizzazione di quest’ultimo alla pubblicazione di “Adelchi”, la cui prima edizione è datata 1822, e de “Il Conte di Carmagnola”, dato alle stampe due anni prima. La risposta del letterato, tuttavia, è negativa, date le trattive già in atto con un altro editore. Le Monnier, però, non si scoraggia e – reputando la propria richiesta soltanto come un atto di cortesia – procede alla pubblicazione.
Tale decisione non è priva di qualsivoglia fondamento, ma deriva da una conveniente interpretazione dell’articolo 14 della Convenzione Internazionale sul Diritto d’Autore, sottoscritta nel 1840 fra l’Impero austriaco di Ferdinando I d’Asburgo Lorena e il Regno di Sardegna di Carlo Alberto di Savoia, alla quale avevano successivamente aderito gli ulteriori Stati della penisola tra i quali, appunto, il Granducato di Toscana di Leopoldo II. Tale previsione normativa, infatti, affermava: “La presente convenzione non farà ostacolo alla libera produzione nei rispettivi Stati di opere che fossero già pubblicate in alcuni di essi prima che la detta convenzione fosse posta in vigore, purché la riproduzione abbia avuto cominciamento, e sia stata legalmente autorizzata avanti di quel tempo. Qualora però si fosse pubblicata parte di un’opera, prima che la presente convenzione fosse posta in esecuzione, e parte dopo, la riproduzione di questa ultima parte non sarà permessa che col consenso dell’autore o dei suoi aventi causa purché i medesimi si dichiarino pronti a vendere agli associati la continuazione dell’opera senza obbligarli all’acquisto dei volumi dei quali fossero già possessori”.
Il Manzoni si attiva immediatamente al fine di veder bloccata la ristampa dei due scritti oggetto della contesa, proprio sulla base della medesima Convenzione, ed ottiene l’esito sperato. Ma la vicenda resta ben lontana dalla propria conclusione, poiché Le Monnier, nonostante abbia dovuto rinunciare alle due tragedie e, altresì, alla collana che aveva pianificato, comprende il proprio “errore” e, dinanzi alla prospettiva di una nuova edizione dell’opera principe del Manzoni, procede senza nessuna comunicazione all’autore. Quest’ultimo, però, contesta non soltanto l’interpretazione data dall’editore al famigerato articolo 14, ma altresì quella fornita da un pool di avvocati e contenuta nell’opuscolo pubblicato proprio da Le Monnier nello stesso anno, intitolato “Interpretazione dell’art. 14 della legge sulla proprietà letteraria pubblicata in Toscana il 17 dicembre 1840”, il cui scopo era proprio quello di dimostrare come il fine della Convenzione risiedesse esclusivamente nella protezione delle opere pubblicate successivamente alla propria promulgazione. Dunque, “I Promessi Sposi”, volume che aveva visto la luce per la prima volta per Ferrario nel 1825, rimaneva escluso da tale perimetro di tutela.
L’azione legale inizia nel 1845 con l’allegazione, a carico di Le Monnier, della violazione della Convenzione, a seguito della quale venivano richiesti il risarcimento dei danni e, in subordine, il sequestro e la distruzione o, in alternativa, l’aggiudicazione dei volumi, la condanna di coloro che avevano commercializzato gli stessi e il rimborso delle spese di lite. Il legale del convenuto, costituendosi in giudizio, rigettava le domande dell’attore, chiarendo come l’edizione stampata dal proprio assistito corrispondesse a quella del 1832 e, dunque, fosse precedente alla Convenzione ed esclusa dall’ambito di vigenza della stessa.
La questione chiave è stata analizzata da Giuseppe Montanelli, professore di Diritto Civile presso l’Università di Pisa che, con un intervento antesignano del cosiddetto amicus curiae, ha sottolineato come, sia nel caso il diritto dell’autore di opporsi alla ristampa delle opere pubblicate prima della promulgazione della Convenzione si considerasse un diritto assoluto sia nella circostanza in cui venisse valutato come contingente, la tutela rimanesse dovuta, anche prima del 1840.
Il primo grado di giudizio si conclude con la condanna di Le Monnier al risarcimento dei danni ed al rimborso delle spese di lite, ma l’editore, nel 1846, ricorre in appello. L’esito, però, non muta. Nonostante ciò, però, Le Monnier non smette di stampare e mettere in circolazione nuove copie de “I Promessi Sposi” e prosegue nel procedimento legale, arrivando a presentare dinanzi alla Corte di Cassazione le proprie rimostranze sull’errata interpretazione – e la conseguente violazione – degli articoli 14, 15, 25 e 28 della Convenzione, argomentando, ancora una volta, sulla non retroattività della stessa. Entrambe le parti, però, altresì per questioni di stima e di orgoglio, continuano ad essere interessate ad una composizione amichevole della controversia, alla quale si giungerà soltanto nel 1864.
Non si conclude, invece, il dibattito dottrinale sulla natura del diritto d’autore che impegnerà gli studiosi per lungo tempo proprio a partire dalla vicenda qui analizzata.

