Quali requisiti deve avere un marchio?
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La registrazione di un marchio non è obbligatoria, in quanto il solo uso di questo è comunque un diritto tutelato, purché il marchio possegga tutti i requisiti necessari per essere valido. In tal caso si parla di “marchio di fatto”. Nonostante questo, è comunque consigliabile registrare un marchio per avere un diritto certo su di esso e per godere di una maggiore tutela da far valere in caso di una controversia nei confronti di terzi, impedendo che altri possano utilizzarlo.
Come registrare un marchio in Italia?
Per depositare un marchio in Italia è necessario registrarlo all’Ufficio Brevetti e Marchi (UIBM), la domanda di registrazione può essere depositata presso una Camera di Commercio dell’Industria e dell’Artigianato oppure allo stesso UIBM tramite posta raccomandata. Depositare una domanda di un marchio consiste nella compilazione di un modulo di richiesta online da trasmettere telematicamente, insieme al pagamento delle tasse di concessione governativa, diritti e marche (informazione su quanto costa registrare un marchio da richiedere all’UIBM).
Prima di depositare la domanda di registrazione è buona norma verificare prima di tutto che quel marchio non esista già. Possono procedere alla registrazione di un marchio d’impresa le persone fisiche e giuridiche.
Quanto costa registrare un marchio?
I costi di registrazione di un marchio variano a seconda del mercato di riferimento. Il costo della registrazione di un marchio nazionale in Italia è diverso dal costo di registrazione di un marchio comunitario, così come differenti sono le spese per registrare un marchio internazionale. Alle spese di registrazione bisogna, inoltre, aggiungere eventuali imposte di bollo, o eventualmente anche il fatto che le operazioni relative ai titoli di proprietà industriale vengano registrate attraverso un mandatario.
Esiste una normativa che tutela i marchi registrati?
Nell’ordinamento italiano la disciplina sui marchi d’impresa è data principalmente dal Decreto Legislativo del 10/02/2005 n.30, conosciuto come “Codice della Proprietà Industriale” (c.p.i.). A livello comunitario invece la normativa riguardante i marchi comunitari è contenuta principalmente nel Regolamento UE del 2017/1001.
Per carattere di novità ci si riferisce a uno dei requisiti fondamentali che deve possedere un design per essere registrato come disegno industriale ed essere così tutelato dal Codice di Proprietà Industriale (c.p.i.).
L’art. 32 del Codice della Proprietà Industriale (c.p.i.) si esprime in merito fornendo la definizione di novità:
“Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest’ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti”.
Contribuisce a conferire novità al design tutto ciò che arricchisce l’estetica del prodotto e che differisce dal design degli altri prodotti precedentemente registrati e divulgati.

