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25 Giugno 2024Nelle ipotesi in cui si debba valutare un conflitto fra la denominazione d’origine protetta (DOP) ed un marchio e comprendere se si tratti del medesimo prodotto, di prodotti affini o similari, non deve farsi ricorso alla classificazione di Nizza. Diversamente, occorre avere riguardo al disciplinare allegato alla domanda di registrazione che contiene la descrizione del prodotto, con l’indicazione delle materie prime, delle sue principali caratteristiche (anche organolettiche) e del metodo finalizzato al suo ottenimento.
Sul punto, la Suprema Corte con ordinanza n. 7937 del 20/03/2023 ha sancito l’insussistenza del rischio di confusione tra un segno DOP ed un marchio.
Sarebbe rimasta indimostrata l’appartenenza alla stessa tipologia di prodotti caseari della DOP “Pecorino Romano” e del marchio ritenuto in conflitto “Cacio Romano”, sostenendo che a fronte della diversità dei prodotti e dell’assenza di similitudine fonetica e logica delle due denominazioni, non sussiste alcun rischio di confusione e di agganciamento parassitario rispetto al marchio collettivo.
Difatti, la prevalenza della denominazione di origine protetta su un’eventuale domanda posteriore di registrazione di un marchio, statuita ai sensi dell’ art. 14 del Regolamento n. 510/2006/CE, implica la sussistenza di un rapporto di identità e/o affinità tra i prodotti identificati, presupposto in difetto del quale il titolare della DOP non potrà invocare la tutela apprestata dalla norma comunitaria.
In tali casi, il confronto sul grado di identità o similarità tra i prodotti non potrà basarsi sulle classi merceologiche della cosiddetta tabella di Nizza – idonee allorquando i segni in conflitto siano entrambi dei marchi – ma dovrà effettuarsi su un’indagine approfondita sul metodo di lavorazione del prodotto, sulla descrizione del prodotto , i quali rappresentano, all’evidenza, un indice di natura oggettiva per effettuare una congrua analisi rispetto all’affinità, similarità dei prodotti.

