
IIGG, DOP, IGP, tutela e contraffazione – 15 maggio 2024
30 Aprile 2024
Legali ai limiti della legalità: fra tutela dei diritti e Copyright Trolling
3 Maggio 2024Con la recente Ordinanza n. 14593 del 25.05.2023, la giurisprudenza di legittimità è tornata a pronunciarsi in materia di responsabilità per contraffazione, con specifico riguardo all’onere probatorio gravante sul titolare della privativa.
Secondo il disposto di cui all’art. 125 D. Lgs. n.30/2005, accertata la suddetta responsabilità, il titolare della privativa ha diritto al risarcimento del danno causato dalla vendita sul mercato di prodotti contraffatti, ovvero realizzati in violazione del diritto di privativa del medesimo.
Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato in conformità alle disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali:
- le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno del titolare del diritto leso;
- i benefici realizzati dall’autore della violazione;
- nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.
Ebbene, la Corte ha chiarito che il giudice può liquidare il danno in una somma globale stabilita in considerazione degli atti di causa ed anche delle presunzioni che ne derivano, sulla base anche solo di elementi indiziari offerti dal danneggiato.
Ne consegue che, in tutti i casi in cui il titolare non sia stato nelle condizioni di provare il mancato guadagno, il lucro cessante potrà essere determinato ricorrendo al metodo alternativo della “royalty virtuale” ovvero il c.d. minimo obbligatorio previsto ex lege (ex art. 125, co. 2 del D. Lgs. n. 30/2005), senza che il titolare sia gravato dell’onere di dimostrare quale sarebbe stata la certa royalty pretesa nel caso in cui l’autore avesse concesso apposita licenza all’autore della violazione.

